La protezione civile in Italia è organizzata in un “Servizio Nazionale”, un sistema complesso che comprende tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Le attività del sistema sono la previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il soccorso alla popolazione ed ogni attività diretta a superare l’emergenza.

Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato agli enti locali. Le tappe principali di questo processo sono state il decreto legislativo n. 112 del 1998 e la modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Da allora la protezione civile è materia di legislazione concorrente, quindi, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile, incardinato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizza le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile, e in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, le coordina, in accordo con i Governi regionali.

 

Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile

 

Servizio Nazionale della Protezione Civile è organizzato come un sistema complesso. All’interno del sistema, le competenze nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle situazioni di emergenza sono affidate a più enti e strutture operative perché la complessità del panorama nazionale dei rischi richiede l’impiego coordinato di tutte le professionalità e le risorse a disposizione.
Le componenti del Servizio Nazionale sono individuate nell’articolo 6, comma 1, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992:

  • Amministrazioni dello Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni
  • Comunità montane

Agli enti locali si aggiungono tutte quelle organizzazioni e istituzioni che possono concorrere alla gestione di un evento di protezione civile. Sono quindi componenti  anche:

  • Enti pubblici
  • Istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile
  • Ogni istituzione e organizzazione anche privata
  • Cittadini
  • Gruppi associati di volontariato civile
  • Ordini e collegi professionali

Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato ai governi regionali e alle autonomie locali. Le tappe principali di questo processo sono state il decreto legislativo n. 112 del 1998 e la modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Con quest’ultima legge la protezione civile è divenuta materia di legislazione concorrente, per cui, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali.

È compito delle componenti di protezione civile, ai vari livelli, approfondire la conoscenza dei rischi e individuare gli interventi utili a ridurre la probabilità che si verifichino eventi disastrosi o a limitare il possibile danno. Tra queste azioni è fondamentale l’informazione alla popolazione e l’indicazione dei comportamenti da adottare in relazione ai rischi di un determinato territorio.